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Patentino, dal 1 aprile scatta l’obbligo della prova pratica

ONSEGUIMENTO DEL C.I.G.C. – la nuova disciplina
Chi vuole guidare il ciclomotore, dal 1 aprile 2011, deve:

  • 1.seguire un corso di teoria a frequenza obbligatoria presso un ente autorizzato (autoscuola) di 13 ore
  • 2.presentare l’istanza di conseguimento del C.I.G.C. allegando il certificato medico, le ricevute dei pagamenti, l’attestato di frequenza al corso di cui al punto 1
  • 3.superare l’esame di teoria (dieci domande a risposta multipla in 30 minuti – consentiti massimo 4 errori) a seguito del quale si riceve l’autorizzazione a esercitarsi alla guida (foglio rosa)
  •  4.dopo un mese dal rilascio dell’autorizzazione a esercitarsi, sostenere la prova pratica (ha tempo 6 mesi, può sostenere la prova al massimo per 2 volte a distanza non inferiore di un mese l’una dall’altra)

Autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore
  • 1. Al superamento della prova di controllo delle cognizioni è rilasciata al candidato un'autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore.
  • 2. Il candidato titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 non può sostenere la prova pratica di guida del ciclomotore prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio della stessa.
  • 3. Tale autorizzazione ha validità di sei mesi, nei quali il candidato può sostenere la prova pratica di guida del ciclomotore al massimo per due volte ed a distanza non inferiore di un mese l'una dall'altra. L'autorizzazione è ritirata dall'esaminatore all'esito negativo della seconda prova pratica di guida.
  • 4. Il rilascio dell'autorizzazione alla guida del ciclomotore è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'art. 225, comma 1, lett. c), del Codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARSI ALLA GUIDA DI UN CICLOMOTORE (DM 1.3.2011)

L'autorizzazione consente al candidato di esercitarsi alla guida di un ciclomotore al fine di conseguire una formazione adeguata a sostenere la prova pratica di guida. Questa non può comunque essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio della stessa. Ha validità di sei mesi, nei quali il candidato può sostenere la prova pratica di guida al massimo per due volte ed a distanza non inferiore di un mese l'una dall'altra. L'autorizzazione è ritirata dall'esaminatore all'esito negativo della seconda prova pratica di guida. L'autorizzazione è altresì ritirata dall'esaminatore nel caso in cui, all'esito negativo della prima prova pratica di guida, la scadenza dell'autorizzazione stessa non consente di sostenere la seconda prova e nel caso in cui il GICG è conseguito.

6.1 Modalità di svolgimento della prova pratica di guida

A prescindere dal tipo di veicolo utilizzato per l'esame, la prova pratica di guida si svolge in due fasi, l'una propedeutica all'altra. La prima fase si svolge in aree appositamente attrezzate, in conformità agli allegati 4 (per ciclomotori a due ruote) e 5 (per ciclomotori a tre ruote ovvero quadricicli leggeri) del DM 23.3.2011, presso le sedi degli UMC ovvero, nel solo caso di candidati di autoscuole, presso le sedi di autoscuole o centri di istruzione automobilistica previamente ritenuti idonei per gli esami fuori sede, secondo le normali procedure già in uso per le patenti di categoria A.
In tale fase il candidato, a prescindere dal tipo di veicolo utilizzato, è da solo alla guida.
La seconda fase consta in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico: in tale fase, il candidato alla guida di un ciclomotore a tre ruote ovvero un quadriciclo leggero, ha al suo fianco la persona che funge da istruttore.
Per i contenuti specifici delle prove si rimanda ai citati allegati 4 e 5 del DM 23.3.2011.
Per tutto quanto non diversamente specificato dal DM 23.3.2011 e dalla presente circolare, si richiamano le disposizioni già impartite con riferimento alla patente di categoria A, come ad esempio la durata della prova e l'utilizzo del sistema di comunicazione tra candidato ed esaminatore nella parte di prova di guida svolta nel traffico. In tale ultimo caso, quando la prova sia svolta su ciclomotori a tre ruote ovvero su quadricicli leggeri si raccomanda di verificare che il sistema sia dotato di vivavoce attivo sia in chiamata che in ricezione in modo permanente.
A seguito del superamento della prova pratica di guida è rilasciato al candidato il CIGC.